Decreto Legge del 2012 numero 5 art. 26


DEFINIZIONE DI BOSCO E DI ARBORICOLTURA DA LEGNO

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «la continuità del bosco» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati»;
b) al comma 6, dopo le parole: «i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate.».
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35)


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35:
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «la continuità del bosco» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati»;
b) al comma 6, dopo le parole: «i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.». ]

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