Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 97-bis


TRASPARENZA DEI COSTI SOSTENUTI DAGLI ENTI LOCALI PER LOCAZIONI

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 97-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti