Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 88


APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER LE SOCIETÀ, A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO, FORNITRICI DI ACQUA, ENERGIA E TELERISCALDAMENTO, NONCHÉ SERVIZI DI SMALTIMENTO E DEPURAZIONE

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, nonché alle società il cui capitale sociale» fino alla fine del periodo sono soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a decorrere dal 2014, è corrispondentemente incrementato lo stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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