Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 87


PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI IN ITALIA DEI CONSULENTI IN MATERIA DI BREVETTI

1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)
2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, previa trasmissione da parte dell'autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27:
1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206.».
2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, previa trasmissione da parte dell'autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.». ]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 87"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti