Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 33
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SANZIONI PER FRODI NELL'ATTESTAZIONE DELLE INVALIDITÀ DERIVANTI DA INCIDENTI 1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola: «micro-invalidità» è sostituita dalla seguente: «invalidità»; 2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»; c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità». 1-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni». (Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27) [Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27: 1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola: «micro-invalidità» è sostituita dalla seguente: «invalidità»; 2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»; c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità». ]