Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 24-bis


CONTRIBUTO DEGLI ESERCENTI DEI SERVIZI IDRICI A FAVORE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:
«19-bis. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta organica dell'Autorità è incrementata di quaranta posti».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2012 numero 1 art. 24-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti