Decreto Legge del 2012 numero 174 art. 7


soppresso ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORTE DEI CONTI

[1. Al fine di una più efficiente attuazione delle disposizioni di settore di cui al presente decreto:
a) il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti coordina le attività amministrative della Corte stessa presso la medesima Regione e può avvalersi, per lo svolgimento della funzione di controllo, anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sentito il Presidente della sezione stessa. Le medesime disposizioni si applicano alle sezioni istituite presso le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) con decreto del Presidente della Corte dei conti è individuato un magistrato assegnato alla sezione regionale di controllo responsabile dell'attuazione, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della medesima sezione, dei compiti attribuiti alla Corte dei conti dal presente decreto.]
(Articolo soppresso dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213)

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