Decreto Legge del 2012 numero 174 art. 8


DISPOSIZIONI IN TEMA DI PATTO DI STABILITÀ INTERNO

1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in cui l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.
2. All'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo le parole: «entro il 30 settembre 2012.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi.»;
b) al terzo periodo le parole: «il 15 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «i 15 giorni successivi».
3. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.
6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213)

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