Decreto Legge del 2011 numero 98 art. 6


FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI

1. Ferme restando le riduzioni di spesa già previste dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento.
2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi.».
(Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111)
3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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