Decreto Legge del 2011 numero 212 art. 12


soppresso CAPO II Disposizioni per l'efficienza della giustizia civile (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA MEDIAZIONE)

[1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.»;
b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».]
(Articolo soppresso dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10)


[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10:
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.»;
b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».]

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