Decreto Legge del 2011 numero 212 art. 13


MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.100»;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10)
b) all'articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.»;
b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte».
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10)

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10:
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»;
b) all'articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.».]

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