Decreto Legge del 2011 numero 138 art. 7


ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DI RIDUZIONE DELLE TARIFFE ELETTRICHE E MISURE DI PEREQUAZIONE NEI SETTORI PETROLIFERO, DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "superiore a 25 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro";
b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti: "c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale";
c) le parole da: "La medesima disposizione" fino a "o eolica" sono soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 4 punti percentuali.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

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