Decreto Legge del 2010 numero 225 art. 3


COPERTURA FINANZIARIA

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio»;
b) quanto a euro 20 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto ad euro 30 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all’ articolo 1, comma 40, quarto periodo, della medesima legge 13 dicembre 2010, n. 220. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 15 milioni di euro per l’anno 2011. All’onere derivante dal secondo periodo della presente lettera, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all’ articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10)
c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento, entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; il versamento è effettuato a valere sulle risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
e) quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011;
f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2-bis. Le disponibilità di bilancio di cui all’ articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all’anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le medesime finalità al Fondo di cui all’ articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
(Comma inserito dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10)
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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