Decreto Legge del 2009 numero 135 art. 3-bis


ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2001/500/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 26 GIUGNO 2001, E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 APRILE 2009
1. Nelle more della piena attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, dall'anno 2009 è autorizzata l'implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale di cui all' articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, nelle more dell'organico recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonché allo scopo di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia di controllo e vigilanza sull'attività di pesca attraverso l'accrescimento, sul piano operativo, della capacità dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare, dall'anno 2009 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per l'implementazione degli interventi di cui all' articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, cui affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166)

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