Decreto Legge del 2009 numero 135 art. 3-quater


COMMERCIALIZZAZIONE DI ELETTRODOMESTICI APPARTENENTI ALLE CLASSI ENERGETICHE INFERIORI RISPETTO ALLA CLASSE A, NONCHÉ DI MOTORI ELETTRICI APPARTENENTI ALLA CLASSE 3 ANCHE ALL'INTERNO DI APPARATI
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i motori elettrici, anche all'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della citata direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005.
3. All' articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso.
4. All' articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 163 è abrogato.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166)

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