Decreto Legge del 2009 numero 135 art. 17-bis


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FASCICOLO AZIENDALE DELLE IMPRESE DI PESCA
1. Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli articoli 71 e 83 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, e non incorrere nelle procedure di infrazione comunitarie e nelle rettifiche finanziarie di cui all' articolo 97 del medesimo regolamento, il fascicolo aziendale di cui all' articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a ciascuna impresa di pesca deve contenere anche i dati relativi agli impianti, alle quote, alle quantità di pescato, alle dotazioni strutturali, agli equipaggi e agli esiti dei controlli, delle ispezioni e dei pagamenti effettuati nei confronti di ciascuna impresa o beneficiario, sulla base delle disposizioni impartite dall'autorità di audit di cui all' articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del predetto regolamento (CE) n. 1198/2006.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166)

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