Decreto Legge del 2008 numero 207 art. 29


CONCESSIONI AEROPORTUALI

1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
(Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25)
1-bis. In funzione dell’andamento infortunistico del settore dell’autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell’ articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio INAIL, per le imprese con dipendenti, sono ridotti dell’importo di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2009. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei saldi di finanza pubblica è soppressa l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Per il solo anno 2009, a titolo sperimentale ed al fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui all’ articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio sono ulteriormente ridotti nel limite massimo di 91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell’autotrasporto di merci, a seguito del versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all’ articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che per il corrispondente importo restano acquisite all’entrata per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica. Con il decreto di cui al primo periodo è altresì stabilito, per l’anno 2009, il differimento, per il settore dell’autotrasporto, non oltre il 16 maggio, del termine del 16 febbraio per il versamento dei premi assicurativi.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 e, successivamente, così modificato dall'art. 7-sexies, commi 2 e 5, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33)
1-ter. All’ articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’ articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’ articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;
b) dopo l’ articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Accesso nel territorio di altri comuni). - 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;
c) all’ articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;
d) all’ articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non è esercìto il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un ‘foglio di servizio’ completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane»;
e) dopo l’ articolo 11, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Sanzioni) - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
1-quinquies. All’ articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall’ articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
[1-sexies. L’ articolo 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
«25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo IlI, capo II, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)]
(Comma abrogato dall’art. 217, comma 1, lett. o), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
1-septies. Al comma 1 dell’ articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
1-octies. La scadenza del 1° gennaio 2009 prevista dall’ articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni, legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è differita al 1° gennaio 2010.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
1-novies. Le risorse rivenienti nell’esercizio finanziario 2008 dall’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a euro 6.300.000, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2009 a copertura degli interventi effettuati nell’anno 2008 nell’ambito della prosecuzione del servizio sperimentale italo-francese di Autostrada ferrovia alpina (AFA) sulla direttrice Orbassano-Aiton.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
1-decies. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all’ articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l’anno 2009 nel limite del 45 per cento dei contributi ordinariamente previsti.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
1-undecies. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1-decies, valutato in 20 milioni di euro, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse rivenienti nell’esercizio finanziario 2008 dalle autorizzazioni di spesa di cui: all’ articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, pari ad euro 2.550.000, iscritti sul capitolo 1962 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all’ articolo 3, comma 12, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, pari ad euro 9.450.000, iscritti, in conto residui di stanziamento, sul capitolo 7612 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all’articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari ad euro 8.000.000, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono conservate in bilancio nel conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per l’ammontare di euro 20.000.000 nell’anno 2009.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
1-duodecies. All’ articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, le parole: «entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
1-terdecies. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall’ articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall’anno 2006 e non utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
1-quaterdecies. I contributi pluriennali, autorizzati dall’ articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall’ articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorrenti dall’anno 2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008, sono mantenuti in bilancio nel conto dei residui, per essere utilizzati nell’esercizio finanziario 2009.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)
1-quinquiesdecies. Nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007:
a) all’ articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, le parole: «30 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010»;
(Lettera così modificata dall'art. 5, comma 4, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25)
[b) all’ articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel comma 12, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14)]
(Lettera abrogata dall’art. 217, comma 1, lett. o), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)

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