Decreto Legge del 2008 numero 112 art. 14


EXPO MILANO 2015

1. Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Società, ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresì attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
(Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dall'art. 8, comma 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Infine il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, che ha sostituito l’originario comma 2 con gli attuali commi 2, 2.1, 2.2, 2-bis e 2-ter)
2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.
(Comma aggiunto dall’ art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, che ha sostituito l’originario comma 2 con gli attuali commi 2, 2.1, 2.2, 2-bis e 2-ter)
2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015 sono altresì pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015.
(Comma aggiunto dall’ art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, che ha sostituito l’originario comma 2 con gli attuali commi 2, 2.1, 2.2, 2-bis e 2-ter)
2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo. Uno dei delegati può essere scelto anche nel ruolo dei prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarità della esistente relativa contabilità speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità.
(Comma aggiunto dall’ art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, che ha sostituito l’originario comma 2 con gli attuali commi 2, 2.1, 2.2, 2-bis e 2-ter)
2-ter. Il commissario esercita tutte le attività necessarie, coordinandosi con la società Expo 2015 p.a., affinché gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento.
(Comma aggiunto dall’ art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, che ha sostituito l’originario comma 2 con gli attuali commi 2, 2.1, 2.2, 2-bis e 2-ter)

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