Decreto Legge del 2007 numero 7 art. 8-bis


DISPOSIZIONI A TUTELA DEI CITTADINI UTENTI

1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, del presente decreto e agli articoli 40-bis, 120-ter e 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40)
(Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1-ter dell'art. 6, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. La modifica decorre dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 141/2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4 del suddetto D.Lgs. n. 218/2010)

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