Decreto Legge del 2001 numero 411 art. 8octies


MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE

1. I termini di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono prorogati di tre mesi a decorrere dalla scadenza fissata nel medesimo articolo.
2. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2001 numero 411 art. 8octies"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti