Decreto Legge del 2001 numero 411 art. 8bis


PROROGA DEI TERMINI PER LA DOMANDA DI ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002.
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463)

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