Decreto Legge del 1992 numero 333 art. 10


1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, con esclusione di quelle previste alla voce n. 125 e alla voce n. 131 della stessa tariffa, sono aumentate del 100 per cento.
2. L'aumento di cui al comma 1 si applica alle tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto e per la vidimazione relative ad atti e provvedimenti amministrativi emanati, rinnovati, sottoposti a visto o vidimazione successivamente al 31 dicembre 1991; l'aumento si applica, altresì, alle tasse annuali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente alla predetta data. Gli importi delle tasse vanno arrotondati alle mille lire superiori.
(Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 1992, n. 164)
3. Le relative integrazioni, dovute per l'intero 1992, devono essere corrisposte entro il 31 ottobre 1992, mediante versamento in conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma. Per i pagamenti effettuati a mezzo marche, compresi quelli relativi alle patenti di guida, l'integrazione può essere corrisposta anche mediante le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente.
4. Con effetto dal 1° gennaio 1992, la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 4 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 2 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. I contribuenti, che sino alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno omesso di corrispondere le tasse dovute per l'anno in corso, possono corrisponderle nella misura sopra indicata entro il 31 ottobre 1992, con applicazione della soprattassa del 6 per cento. I contribuenti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno corrisposto le tasse dovute per l'anno in corso, possono scomputare le maggiori somme versate da quelle dovute per gli anni successivi ovvero chiederle a rimborso, quando le tasse non risultino più dovute.
5. Il canone di concessione previsto dall'articolo 51 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con D.P.R. 13 agosto 1984, n. 523, è elevato al 3,5 per cento. La disposizione si applica a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31 ottobre di ciascun anno deve essere versata, a titolo di acconto, una somma pari ad un settimo del canone dovuto per l'anno precedente; per l'anno 1992 la somma da versare a titolo di acconto è pari ad un sesto di quella dovuta per il 1991.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359)
6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutate in 600 miliardi di lire a decorrere dal 1993, si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.
6-bis. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonché la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. A tal fine si dovrà tenere conto delle variazioni di importo disposte con il presente decreto apportando alle tariffe stesse le modificazioni necessarie per inserirvi le voci di imposta o di tassa previste in disposizioni diverse dalle predette tariffe, per razionalizzare i singoli articoli e voci di tariffa e per ridurre il loro numero mediante accorpamenti di quelli compresi nelle singole parti; nell'attuazione della razionalizzazione e degli accorpamenti potranno essere apportate variazioni ai singoli importi, in misura non superiore al 20 per cento in aumento, e in misura non superiore al 40 per cento in diminuzione. Sarà comunque assicurato nel complesso un gettito non inferiore a quello previsto a seguito dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 e dei commi da 1 a 6 del presente articolo.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 1992 numero 333 art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti