Decreto Legge del 1985 numero 146 art. 9


1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio 1986, alla rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle opere abusive realizzate fino al 1° ottobre 1983 ed alle relative elaborazioni riferendone al Parlamento.
2. Al fine di assicurare la base informativa per la rilevazione di cui al comma 1, il Ministero dei lavori pubblici predispone il modello per la domanda da presentare ai sensi dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il 15 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione, nell'anno precedente, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo alla attuazione ed alla efficacia delle norme di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298)
4. La prima relazione è presentata al Parlamento entro il 15 marzo 1986.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298)

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