1. (Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, sostituisce il primo comma dell'art. 32, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
1-bis. All'articolo 32, secondo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: «ove esistenti».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298)