Decadenza legale e convenzionale



Mentre la prescrizione è prevista soltanto dalla legge nell'interesse generale, la decadenza può essere prevista anche contrattualmente, nell'interesse di uno dei soggetti del rapporto nota1.

Si potrebbe anzi dire che mentre la prescrizione estintiva rappresenta un principio generale, nel senso che tutti i diritti (salvo casi eccezionali) si estinguono all'esito del decorso del termine prescrizionale, le ipotesi di decadenza previste dalla legge costituiscono altrettante eccezioni rispetto alla regola in forza della quale l'esercizio del diritto non è soggetto a vincoli e limitinota2 .

E' possibile distinguere tra:
  1. casi di decadenza legale dettati nell'interesse generale;
  2. casi di decadenza legale disposti nell'interesse individuale;
  3. decadenze convenzionali (o contrattuali). Nella prima ipotesi, trattandosi di diritti indisponibili, è vietata qualsiasi modificazione della disciplina di essa (art. 2968 cod.civ.)nota3.

Neppure una volta che sia maturato il termine decadenziale è ammissibile rinunziare all'effetto estintivo, che è obiettivamente voluto dalla legge (art. 2968 cod.civ.). Tale efficacia è così intensa da implicare il rilievo d'ufficio della decadenza  da parte dal Giudice (art. 2969 cod.civ.)nota4.

Per quanto attiene alla decadenza legale relativa a diritti disponibili, esiste invece la possibilità sia di modificare la disciplina legale della decadenza, sia di rinunziarvi, anche anteriormente allo spirare del termine decadenziale nota5 . Si rammenti che, ai sensi dell'art. 2966 cod.civ., il riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale esso si deve far valere, è contemplato quale causa impeditiva della decadenza (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3613/98 ). Se ad esempio il committente viene a contestare all'appaltatore difetti dell'opera oltre il termine di sessanta giorni dalla scoperta di essi, la condotta dell'appaltatore che riconosca i vizi vale ad impedire la decadenza di cui all'art. 1667 cod.civ. nota6.

Nella terza ipotesi (decadenze convenzionali ) oltre a potersi ripetere quanto sopra detto in tema di decadenza legale attinente a diritti disponibili (in quanto prevista nell'interesse individuale), è riferibile una peculiare latitudine della volontà privata, la quale si spinge fino alla possibilità di dar vita a previsioni di decadenza nuove nota7. Un limite in questo senso è posto dall'art. 2965 cod.civ., ai sensi del quale il termine decadenziale non deve avere come effetto quello di rendere eccessivamente difficile ad una parte l'esercizio del proprio diritto (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3608/98 ; Cass. Civ. Sez. I, 6332/88 ; Cass. Civ. Sez. I, 4919/87 )nota8.

Note

nota1

nota1 E' questo un ulteriore elemento di differenza tra prescrizione e decadenza: cfr.Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.120.
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nota2

Roselli, voce Decadenza, in Enc.giur.Treccani, vol.X, 1988, p.3.
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nota3

Così Tedeschi, voce Decadenza, in Enc.dir., vol.XI, 1962, p.789, il quale giustifica la inderogabilità che opera in questi casi configurando  ipotesi di decadenza di ordine pubblico, contrapposte a fattispecie decadenziali di ordine privato.
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nota4

Cfr.Magazzù, voce Decadenza, in N.sso Dig.it., vol.V, 1960, p.236.
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nota5

Tedeschi, cit., p.789.
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nota6

Occorre tuttavia precisare che questa disposizione non ha quella portata generale che le si potrebbe attribuire ad una prima lettura: si ritiene, infatti, che il riconoscimento non potrebbe evitare la decadenza dai diritti il cui esercizio richieda una pronuncia giudiziale (costitutiva), il che equivale a dire che il riconoscimento non potrebbe sostituire l'azione giudiziaria (cfr.Roselli, cit., p.6).
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nota7

A questo proposito occorre notare  che i privati possono introdurre decadenze convenzionali non solo contrattualmente, ma anche con negozi giuridici unilaterali inter vivos (si pensi ad una promessa al pubblico) oppure con un testamento. Non si nega, infatti,  che il testatore possa apporre un termine, in sostituzione di quello previsto dall'art.480 cod.civ.  (si veda Coviello, Il termine ex voluntate testatoris per l'accettazione di eredità, in Studi giuridici in memoria di F. Vassalli, I, Torino, 1960, p.350).
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nota8

Si ritiene (Tedeschi, cit., p.773) che i limiti di cui trattasi vadano determinati caso per caso, avuto riguardo non solo alla brevità del termine, ma anche alle circostanze concrete, ( con speciale riferimento alla natura dell'atto da compiere e alla situazione del soggetto tenuto all'esercizio). Un termine di pochissimi giorni potrebbe reputarsi sufficiente per la semplice denuncia di un dato fatto ed insufficiente, invece, per proporre una domanda giudiziale.
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Bibliografia

  • COVIELLO, Il termine ex voluntate testatoris per l'accettazione di eredità, Torino, Studi giuridici in memoria di F.Vassalli, I, 1960
  • MAGAZZU', Decadenza, N.sso Dig.it., V, 1960
  • ROSELLI, Decadenza, Enc.giur.Treccani, X, 1988
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • TEDESCHI, Decadenza, Enc.dir., XI, 1962


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