Cass. civile, sez. Lavoro del 1998 numero 3613 (08/04/1998)


Al mancato rispetto del termine previsto dall'art. 6 del D.L. n. 791 del 1981, convertito nella legge n. 54 del 1982, per l'esercizio, da parte dei lavoratori che non abbiano ancora raggiunto l'anzianità contributiva massima, dell'opzione per la continuazione del rapporto di lavoro dopo il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, consegue una decadenza relativa ad un assetto di interessi che coinvolge prevalentemente, se non addirittura esclusivamente, diritti disponibili inerenti al rapporto di lavoro tra le parti, con la conseguenza che la stessa decadenza può essere impedita, ai sensi dell'art. 2966 cod. civ., dal riconoscimento del diritto, risultante anche da un comportamento univoco del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che non aveva valutato il possibile rilievo del fatto che, dopo l'esercizio fuori termine dell'opzione ed il compimento dell'età pensionabile, era intervenuta la prosecuzione del rapporto per un periodo per circa due anni, e che non aveva esaminato un documento di dedotto contenuto confessorio circa il collegamento tra l'esercizio dell'opzione e il mantenimento in servizio del dipendente).

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