Costituzione Italiana art. 83


TITOLO II Il Presidente della Repubblica
1. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
2. All' elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d' Aosta ha un solo delegato. L' elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell' assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Costituzione Italiana art. 83"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti