Costituzione Italiana art. 79


1. L' amnistia e l' indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
(Comma così sostituito dall'art. 1 della L. Cost. 6 marzo 1992, n. 1)
2. La legge che concede l' amnistia o l' indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
3. In ogni caso l' amnistia e l' indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
(Comma così sostituito dall'art. 1 della L. Cost. 6 marzo 1992, n. 1)

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