Costituzione Italiana art. 68


1. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell' esercizio delle loro funzioni.
2. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell' atto di commettere un delitto per il quale è previsto l' arresto obbligatorio in flagranza.
3. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
(Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. Cost. 23 ottobre 1993, n. 3)

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