Costituzione Italiana art. 62


1.Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
2. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o da un terzo dei suoi componenti.
3. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l' altra.

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