Costituzione Italiana art. 48


TITOLO IV Rapporti politici
1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
(Comma aggiunto dall'art. 1 della L. Cost. 17 gennaio 2000, n. 1)
3. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

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