Costituzione Italiana art. 45


1. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l' incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
2. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell' artigianato.

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