Costituzione Italiana art. 129


Abrogato
[1. Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
2. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.]
(Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3)

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