Costituzione Italiana art. 114


1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane, e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
(Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Costituzione Italiana art. 114"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti