Costituzione Italiana art. 107


1. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni in se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della Magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall' ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l' azione disciplinare.
3. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
4. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull' ordinamento giudiziario.

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