Codice Civile art. 1933


CAPO XXI Del giuoco e della scommessa (MANCANZA DI AZIONE)
1. Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.
2. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l' esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.

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