Consiglio Nazionale del Notariato del 2008 art. 25


§ 5 Rapporti con le assicurazioni di categoria
1. Il notaio, assicurato da polizza convenzione stipulata dal Consiglio Nazionale del Notariato o da altri organismi istituzionali, è tenuto a fornire alle compagnie e/o all'ufficio competente del Consiglio Nazionale del Notariato fattiva collaborazione, con invio di esaurienti e veritiere relazioni, documenti e quanto altro possa occorrere, evadendo con puntualità ogni richiesta inoltrata dagli uffici preposti alla valutazione della pratica.
2. Ad eguale collaborazione è tenuto il notaio in relazione alle forme assicurative in essere presso la Cassa Nazionale del Notariato.

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