Consiglio di Stato Sez. II del 2020 numero 1766 (12/03/2020)




Il fatto che l'immobile sia posto a distanza dal confine inferiore a quella minima prevista dalla disciplina regolamentare edilizia, non risulta ex se ostativo rispetto al procedimento di sanatoria urbanistica, rimanendo tuttavia impregiudicato l'interesse di entrambi i proprietari frontisti di far valere il proprio diritto al rispetto delle distanze davanti al giudice ordinario a tutela del diritto di proprietà, poiché, pur in presenza di un provvedimento di condono edilizio (conseguito da entrambi i proprietari frontisti), il proprietario del fondo contiguo, leso dalla violazione delle norme urbanistiche o delle distanze legali, in presenza dei relativi presupposti ha comunque il diritto di chiedere ed ottenere l'abbattimento o la riduzione a distanza legale della costruzione in ipotesi illegittima.

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