Cass. civile, sez. III del 2014 numero 4065 (20/02/2014)




Deve essere annullato per dolo il contratto di vendita del bene presentato come nuovo di fabbrica e rivelatosi invece obsoleto, dal momento che, nel nostro ordinamento, vige il principio fraus omnia corrumpit, in virtù del quale il dolo decettivo conduce all'annullamento del contratto (come pure del negozio unilaterale) quale che sia l'elemento sul quale il deceptus sia stato ingannato.

Nelle operazioni di leasing, tra il contratto di vendita e quello di locazione finanziaria esiste un collegamento funzionale, per effetto del quale si produce una diffusione delle cause di nullità, annullamento, risoluzione, dall'uno all'altro dei due contratti collegati. Ne deriva, pertanto, che l'utilizzatore può far valere in nome proprio, nei confronti del fornitore, le azioni scaturenti dal contratto di vendita e, se convenuto dal concedente per il pagamento dei canoni, può eccepirgli ex art. 1460 c.c. l'esistenza dei vizi della cosa. Con l’ulteriore conseguenza che siffatti vizi potranno essere fatti valere dal concedente, che di del contratto di vendita è parte in tutti i sensi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2014 numero 4065 (20/02/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti