Parte della dottrina
nota1 è andata affermando la
strutturale relazionalità del giudizio di responsabilità, in base alla quale nella valutazione della colpa dell'agente non si può non tener conto del comportamento della vittima. A tale tesi si obietta comunque la mancanza di qualsivoglia supporto normativo. Invero, la formulazione dell'
art.2043 cod. civ. pone al centro della fattispecie la condotta del danneggiante, senza lasciar intendere che la valutazione del comportamento del danneggiato debba ritenersi necessitata ai fini del giudizio di responsabilità
nota2.
Né varrebbe, a favore della tesi in esame, rilevare che il comportamento del danneggiato possa incidere sul decorso causale del danno o sull'ammontare del medesimo, poiché altro è rinvenire un concorso di colpa del danneggiato e, in base a ciò, determinare il
quantum del danno risarcibile, altro è, invece, sostenere che il comportamento del danneggiato assurga a metro di valutazione della colpa del danneggiante.
nota1
Note
nota1
Monateri,
Le fonti delle obbligazioni, La responsabilità civile, in Tratt. dir. civ. dir. da R. Sacco, Torino, 1998, p. 73.
top1nota
nota2
Alpa,
Diritto della responsabilità civile, Bari, 2003, p. 102.
top2Bibliografia
- ALPA, Diritto della responsabilità civile, Bari, 2003
- MONATERI, Le fonti delle obbligazioni/La responsabilità civile, Torino, Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, 1998