Colpa generica e colpa specifica (responsabilità extracontrattuale)



La colpa, intesa come elemento soggettivo, consiste nell'elemento psicologico che presiede alla realizzazione di un comportamento negligente, imprudente od imperito nota1.

Si suole al riguardo distinguere tra colpa generica e colpa specifica. La prima indica l'inosservanza di quelle regole di diligenza e prudenza idonee ad evitare o diminuire il danno che, benché non tradotte in leggi o regolamenti, siano però entrate nell'uso corrente e abitualmente applicate (Cfr. Tribunale di Napoli, 09/10/1986 ) . Viceversa la colpa specifica è integrata dalla violazione di norma, regolamenti, ordini o discipline.

Sinteticamente, può dirsi che la colpa sia l'inosservanza della diligenza. Orbene, il concetto di diligenza è presente anche nella responsabilità contrattuale (art. 1176 cod. civ. ) e, in quella sede, funge da criterio oggettivo ed elastico di valutazione del comportamento del debitore, che deve consistere nell'adozione di tutte le misure necessarie al soddisfacimento dell'interesse del creditore.

Mentre nella responsabilità contrattuale la diligenza del comportamento del debitore è da valutarsi in relazione al contenuto dell'obbligazione che grava sul medesimo, manca tuttavia nella responsabilità extracontrattuale tale parametro di valutazione. Al proposito deve riscontrarsi come si prospettino due distinte concezioni di colpa, comportanti ciascuna differenti conseguenze in ordine alla qualificazione della condotta dell'agente.

Da un lato, infatti, v'è chi sostiene una concezione oggettiva della colpa, che pone a raffronto il comportamento del danneggiante con gli standard di condotta che, mediamente, si considerano rappresentare il modello ideale di condotta, secondo le comuni regole d'esperienza.A tale ricostruzione, che accoglie una valutazione in astratto della colpa, si contrappone la concezione soggettiva della colpa, che, viceversa, si propone di valutare il comportamento tenuto dall'agente in base alle condizioni ed alle circostanze concrete del singolo caso. All'interno di quel filone che propende per una valutazione della colpa in concreto, vi è poi una parte della dottrina che distingue tipi e valutazioni della colpa a seconda del particolare rapporto in cui si trova ad operare il danneggiante. Si parla, al riguardo, di "diligenza qualificata" nota2, ovvero di discipline differenziate della colpa nota3. I principali settori di applicazione sono costituiti dall'esercizio delle professioni intellettuali, ovvero delle attività commerciali od industriali di particolare pericolosità.

Attualmente, la posizione assunta dalla dottrina nota4 e della giurisprudenza è nel senso di considerare colposo il comportamento del soggetto che non osservi la diligenza rapportata alle circostanze del caso e che, se impiegata, avrebbe consentito di prevedere e, quindi, di evitare, l'evento dannoso.Pertanto, la colpa consiste nel non aver previsto, avvalendosi della diligenza all'uopo necessaria, l'evento in concreto prevedibile ovvero nel non aver evitato, in virtù della medesima diligenza, l'evento previsto.Viceversa, laddove l'evento dannoso verificatosi non fosse, alla stregua dei citati parametri, prevedibile né evitabile, non possono ravvisarsi gli estremi della colpa.

La prevedibilità, dunque, rileva nell'ambito della responsabilità aquiliana in termini affatto differenti rispetto alla responsabilità contrattuale: invero, mentre in quest'ultimo ambito la prevedibilità ha ad oggetto la produzione delle conseguenze dannose ed incide, appunto, sul danno concretamente risarcibile, nella responsabilità extracontrattuale il giudizio prevedibilità concerne lo stesso evento lesivo e rileva ai fini della configurabilità del fatto illecito.

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Note

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Per una più approfondita trattazione dell'argomento, si veda Romano, Commentario sistematico del codice penale, sub art. 42, vol. I, Milano, 1995; Dolcini-Marinucci, Codice penale commentato, sub art. 42, Milanofiori, Assago, 1999; Padovani, Diritto penale, Milano, 2002, p. 190.
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nota2

Forchielli, Colpa (diritto civile), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, p. 5.
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nota3

Maiorca, Colpa civile (teoria generale), in Enc. dir., vol. VIII, Milano, 1960, p. 580.
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nota4

Breccia-Bruscuglia-Busnelli-Giardina-Giusti-Loi-Navarretta-Paladini-Poletti-Zana, Diritto privato, Torino, 2004.
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Bibliografia

  • BRECCIA-BRUSCUGLIA-BUSNELLI-..., Diritto privato, Torino, 2004
  • DOLCINI E.-MARINUCCI G., Codice penale commentato, Milanofiori, Assago, 1999
  • FORCHIELLI P., Colpa (diritto civile), Roma, Enciclopedia giuridica Treccani, 1988
  • MAIORCA C., Colpa civile (teoria generale), Milano, Enciclopedia del diritto, VIII, 1960
  • PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2002
  • ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, I, 1995

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