Colpa professionale (responsabilità extracontrattuale)



Con l'espressione colpa professionale si indica la colpa propria di chi esercita una determinata professione. Mentre il codice civile previgente non conteneva alcuna disposizione particolare che la riguardasse, l'attuale art. 2236 cod. civ. , nel delineare i confini della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, prevede che, nelle ipotesi in cui la prestazione comporti la soluzione di problemi di particolare difficoltà tecnica, il prestatore non risponda dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.

La ratio della disciplina è ben espressa dalla Relazione al codice, secondo la quale "ci si trova di fronte a due contrapposte esigenze, quella di non mortificare l'iniziativa del professionista, col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso, e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista. Il codice ha ritenuto che il punto di equilibrio si trovi nell'applicazione delle normali regole di responsabilità, stabilendo, per i soli casi in cui ricorrono problemi tecnici di particolare difficoltà, l'esenzione del professionista della responsabilità per colpa lieve" nota1.

La norma mira, dunque, a limitare la responsabilità del professionista quando occorra risolvere problemi tecnici di particolare difficoltà, residuando, invece, la colpa ordinaria quale fondamento della responsabilità in tutti gli altri casi.

Giova tuttavia precisare che, talvolta, l'applicazione che la giurisprudenza ha fatto della richiamata disposizione è stata in tutt'altro senso: invero, alcune pronunce hanno interpretato l'art. 2236 cod. civ. nel senso di escludere in ogni caso, e non già solo in quelli implicanti la soluzione di questioni di particolare difficoltà tecnica, la responsabilità del professionista per colpa lieve e colpa media. Più in particolare, è stato deciso che anche la presenza di un quadro normativo confuso che conduca ad interpretazioni poi rilevatesi errate non da luogo, per quanto già detto, a responsabilità (Cass. Civ., Sez. III, 21700/11).

Note

nota1

Relazione del Ministero Guardasigilli al Libro "Delle Obbligazioni" del Codice Civile, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia del 05 febbraio 1941, pp. LXXII-LXXIV.
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