Codice Penale art. 85


TITOLO IV Del reo e della persona offesa dal reato - CAPO I Della imputabilità - (CAPACITA' D'INTENDERE E DI VOLERE)
1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
2. E' imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

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