Codice Penale art. 718


CAPO II Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale - SEZIONE I Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi - (ESERCIZIO DI GIUOCHI D'AZZARDO)
1. Chiunque, in un luogo aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 400.000.
2. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Penale art. 718"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti