Codice Penale art. 648-ter
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
(Comma così modificato dall’art. 3, comma 2, L. 15 dicembre 2014, n. 186)
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
(Articolo aggiunto dall'art. 24, L. 19 marzo 1990, n. 55)