Codice Penale art. 647


APPROPRIAZIONE DI COSE SMARRITE, DEL TESORO O DI COSE AVUTE PER ERRORE O CASO FORTUITO

[È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309:
1. chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;
2. chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;
3. chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309].
(Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016)

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