Codice Penale art. 586


MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Penale art. 586"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti