Codice Penale art. 541


PENE ACCESSORIE ED ALTRI EFFETTI PENALI
[1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.
2. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto dagli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa].
(Articolo abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Penale art. 541"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti