Codice Penale art. 519


TITOLO IX Dei delitti contro la moralità pubblica o il buon costume - CAPO I Dei delitti contro la libertà sessuale - (DELLA VIOLENZA CARNALE) (Il presente capo I con gli articoli da 519 a 526 c.p. è stato abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66)
[1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:
1. non ha compiuto gli anni quattordici;
2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3. è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;
4. è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona].
(Il presente capo I con gli articoli da 519 a 526 c.p. è stato abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Penale art. 519"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti