Codice Penale art. 485


FALSITÀ IN SCRITTURA PRIVATA

[Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata].
(Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016)

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